1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 5.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 300 a 2.000 euro.
Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300 a 2.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro».
2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:
«Art. 6-bis. - 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si
1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:
«Art. 590-bis. (Valutazione del grado della colpa). - Nei casi previsti dagli articoli 589 e 590, ove la morte o la malattia sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi sessualmente da un soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione, il giudice, nel valutare la sussistenza e il grado della colpa, tiene conto dei controlli clinico-sanitari effettuati e della loro frequenza».
1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due
1. Il quarto comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:
«Chi commette uno dei delitti di cui ai commi primo, secondo e terzo non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».
1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle persone che collaborano in modo significativo con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 3 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
2. A decorrere dall'anno 2007, lo stanziamento stabilito per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che sono