PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Modifiche alla legge 20 febbraio 1958, n. 75).

      1. All'articolo 1 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

      «L'esercizio della prostituzione è vietato in luoghi pubblici o aperti al pubblico.
      Il contravventore al divieto di cui al secondo comma è punito con la sanzione amministrativa da 300 a 5.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'arresto da cinque a quindici giorni e con l'ammenda da 300 a 2.000 euro.
      Non è punibile per i fatti di cui al secondo comma chi, in base a specifici e riscontrabili elementi, risulta essere stato indotto a prostituirsi mediante violenza o minaccia.
      Chiunque compie atti idonei diretti inequivocamente ad avvalersi delle prestazioni sessuali di soggetti che esercitano la prostituzione in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 300 a 2.000 euro. In deroga a quanto previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, ove una prima violazione sia stata accertata e si sia verificata la reiterazione di essa, il fatto è punito con l'ammenda da 2.000 a 5.000 euro».

      2. Dopo l'articolo 6 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, è inserito il seguente:

      «Art. 6-bis. - 1. Non è punibile per il reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), chi, esercitando esso stesso la prostituzione, si

 

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è attivato, senza alcun fine di profitto o di lucro, per prestare assistenza nei confronti di un altro soggetto esercente la medesima attività.
      2. Ai sensi della presente legge, non costituisce reato di favoreggiamento previsto dall'articolo 3, primo capoverso, numero 8), la locazione per civile abitazione a canoni di mercato di appartamenti nei quali si esercita la prostituzione. In tali casi, i possessori di altre unità immobiliari inserite nel medesimo fabbricato, che hanno subìto turbativa del proprio possesso dall'esercizio dell'attività di prostituzione, possono agire nei termini e con le forme di cui all'articolo 1170 del codice civile.
      3. In ogni regolamento condominiale di fabbricati destinati a civile abitazione, con la maggioranza di cui all'articolo 1136, quinto comma, del codice civile, possono essere previsti il divieto o limitazioni all'esercizio della prostituzione nello stabile».

Art. 2.
(Introduzione dell'articolo 590-bis del codice penale, in materia di valutazione del grado della colpa).

      1. Dopo l'articolo 590 del codice penale è inserito il seguente:

      «Art. 590-bis. (Valutazione del grado della colpa). - Nei casi previsti dagli articoli 589 e 590, ove la morte o la malattia sia stata provocata da agenti patogeni trasmessi sessualmente da un soggetto che eserciti abitualmente la prostituzione, il giudice, nel valutare la sussistenza e il grado della colpa, tiene conto dei controlli clinico-sanitari effettuati e della loro frequenza».

Art. 3.
(Associazione per delinquere finalizzata allo sfruttamento della prostituzione).

      1. Le pene previste dall'articolo 416 del codice penale sono aumentate fino a due

 

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terzi per coloro che promuovono, costituiscono od organizzano l'associazione e da un terzo alla metà per gli altri, nel caso in cui l'associazione stessa abbia il fine di commettere più delitti di reclutamento, induzione, agevolazione, favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione.

Art. 4.
(Modifica all'articolo 600-bis del codice penale, in materia di prostituzione minorile).

      1. Il quarto comma dell'articolo 600-bis del codice penale è sostituito dal seguente:

      «Chi commette uno dei delitti di cui ai commi primo, secondo e terzo non può invocare, a propria scusa, l'ignoranza dell'età della persona offesa».

Art. 5.
(Interventi di protezione sociale).

      1. Fermi restando i provvedimenti previsti dall'articolo 18 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, alle persone che collaborano in modo significativo con l'autorità giudiziaria o con la polizia giudiziaria nelle indagini concernenti i delitti di cui all'articolo 600-bis del codice penale e all'articolo 3 della presente legge, si applicano, in quanto ne sussistano i presupposti, le disposizioni del capo II del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, e successive modificazioni.
      2. A decorrere dall'anno 2007, lo stanziamento stabilito per l'attuazione dei programmi previsti dall'articolo 18 del citato testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni, è aumentato di 5.580.000 euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009.
      3. Le questure segnalano ai servizi sociali competenti gli stranieri che sono

 

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stati indotti all'esercizio della prostituzione al fine di favorirne in condizioni di sicurezza il ritorno nei Paesi d'origine.
      4. All'onere derivante dall'attuazione del comma 2 si provvede, per l'anno 2007, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2007-2009, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2007, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero e, per gli anni 2008 e 2009, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 47, secondo comma, della legge 20 maggio 1985, n. 222, relativamente alla quota destinata allo Stato dell'otto per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche.
      5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.